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Riscatto della Laurea per Under 45: dal 2019 costi più vantaggiosi?

lentepubblica.it • 21 Gennaio 2019

riscatto-laurea-under-45-costi-2019Riscatto della Laurea, per gli Under 45 nel 2019 costi più agevolati? Costerà di meno riscattare la laurea per aumentare gli anni di anzianità pensionistica contributiva?


La facoltà di riscatto è stata prevista in origine dall’articolo 2-novies del decreto legge 30/1974 convertito con legge 114/1974 per il tramite della riserva matematica. In seguito l’articolo 2 del decreto legislativo 184/1997 ha ridisciplinato la regolamentazione del riscatto contributivo dei corsi universitari. Secondo tale disposizione la facoltà di riscatto è oggi riconosciuta a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti ed autonomi), nonchè alle forme ad essa sostitutive ed esclusive (dipendenti pubblici) ed alla gestione separata.

 

Con le novità del decreto su pensioni e cittadinanza lo sconto – calcola la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro – è sostanzioso: un lavoratore in regime contributivo, che guadagna 40.000 euro avrebbe infatti pagato circa 13.200 euro.

 

Ci sarà, in pratica, un ammontare uguale per tutti di 5.241,30 euro di contributo annuo da pagare per ogni anno di studio. Costerà di meno riscattare la laurea per aumentare gli anni di anzianità pensionistica contributiva.

Riscatto della laurea Under 45, cosa dice il nuovo decreto?

 

La misura è prevista, nel decreto su Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, all’interno del capitolo sulla “pace contributiva” (art.20) ed è così formulata:

 

Per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione hanno facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

 

Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

 

L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

 

La facoltà di cui al primo comma è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

 

[…]  Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

 

All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è aggiunto infine il seguente comma:

 

5-quater. “La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.”.

 

In allegato il testo completo del Decreto.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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